Il Sigillo Elettronico: funzione e differenza con la firma digitale

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Cos’è il sigillo elettronico e a cosa serve

Il sigillo elettronico (o eSeal) è uno dei servizio fiduciario digitale→, erogato quindi da un prestatore accreditato→, che ha la funzione di autenticare un documento informatico.

Si può dire, per semplificare, che il sigillo elettronico è l’equivalente informatico del timbro su carta.  

Quindi, analogamente, il sigillo elettronico ha lo scopo di rendere subito visibile determinati dati del documento, quali l’origine e la ragione sociale. 

Andando più sul tecnico, il regolamento eIDAS→ definisce il sigillo elettronico come un insieme di

dati in forma elettronica, acclusi
oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati in forma elettronica
per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi.
 

 

Nel dettaglio, il sigillo elettronico ha il compito di garantire: 

  • l’integrità del documento 
  • l’identità del mittente 

Anche l’eSeal, come la firma digitale→, si basa su un sistema di crittografia e sulle chiavi e, come per la firma digitale, si tratta di uno strumento riconosciuto e standardizzato a livello europeo. 

Quando dobbiamo (o possiamo) utilizzare un sigillo elettronico? 

Possiamo rispondere così: in tutti i casi in cui è necessario apporre le informazioni di una persona giuridica su un documento informatico. 

 

 

Sigillo elettronico e firma digitale: differenze e analogie 

Già nel precedente paragrafo abbiamo introdotto alcune delle analogie che accomunano il sigillo elettronico con la firma digitale. Ma non finisce qui. 

Gli scopi del sigillo elettronico e della firma digitale sono infatti uguali: assicurare l’integrità e l’origine del documento sui cui vengono apposti. 

In cosa si differenziano quindi? La risposta è molto semplice: la firma digitale viene apposta da una persona fisica, il sigillo elettronico da una persona giuridica. 

Esattamente come una firma autografa e un timbro. 

Esiste un’altra differenza di non poco conto tra i due strumenti, che derivano proprio dalla natura degli stessi. Il sigillo elettronico, infatti, non è in grado di confermare l’identità della persona che lo ha apposto sul documento. 

 

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Il grafologo digitale 

In questo contesto, come per gli altri servizi fiduciari digitali, si è resa necessaria la presenza di un organo di controllo, che verifichi e convalidi tutte le sottoscrizioni a livello legale. 

 In Italia questo ruolo è assunto dall’AgID→. 

  

 

Sigillo elettronico avanzato e sigillo elettronico qualificato 

Esistono più tipologie di sigillo elettronico, che dipendono, in sostanza, dal livello di sicurezza che queste garantiscono. 

Vediamole insieme: 

  

SIGILLO ELETTRONICO AVANZATO 

  • è connesso unicamente al creatore del sigillo; 
  • identifica il creatore del sigillo; 
  • si basa sui dati appartenenti al suo creatore e da lui controllati; 
  • è collegato ai dati del suo creatore e permette di rilevarne ogni successiva modifica. 

  

SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO 

  • è connesso unicamente al creatore del sigillo; 
  • identifica il creatore del sigillo; 
  • si basa sui dati appartenenti al suo creatore e da lui controllati; 
  • è collegato ai dati del suo creatore e permette di rilevarne ogni successiva modifica; 
  • si basa su certificati qualificati e realizzati attraverso dispositivi sicuri. 

  

Quindi, meglio utilizzare un sigillo elettronico avanzato o qualificato? 

Dipende dai casi. Se il documento su cui viene apposto dovrà essere utilizzato in tribunale, certamente è opportuno apporvi il sigillo elettronico qualificato. 

Ma sul valore legale dell’eSales ci spostiamo al prossimo paragrafo. 

  

La validità legale del sigillo elettronico 

Di per sé, poiché non è apposto da una persona fisica, il sigillo elettronico non ha un vero valore probatorio a livello nazionale. 

Diciamo che si tratta più che altro di un vuoto legislativo, forse lasciato volutamente dal legislatore italiano ritenendo già sufficiente quanto esplicitato dall’eIDAS. 

Ne consegue che la sua validità legale in caso di contenzioso viene di volta in volta valutata dal giudice, sulla base del caso. 

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Quando e dove utilizzare il sigillo elettronico 

Ma allora, quando dobbiamo (o possiamo) utilizzare un sigillo elettronico?   

Possiamo rispondere così: in tutti i casi in cui è necessario apporre le informazioni di una persona giuridica su un documento informatico. 

Qualche esempio? Su una fattura elettronica→, su una cartella clinica, su un referto o una radiografia, su una fotografia. In sostanza, su tutti quei documenti sui quali non è necessaria una sottoscrizione autografa. 

Nel caso del sigillo elettronico qualificato, questo può addirittura sostituirsi alla firma digitale in alcuni casi specifici connessi alla conservazione sostitutiva e digitale→. 

 

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