Sia nelle Pubbliche Amministrazioni sia nella aziende private i processi documentali hanno attraversato un’importante fase di digitalizzazione. La Digital Transformation è una sfida non solo italiana: l’UE, accanto al mercato unico economico, sta promuovendo anche lo sviluppo di un mercato unico digitale comunitario, finalizzato a favorire e uniformare l’interazione digitale tra gli Stati membri.
Il Regolamento eIDAS è stato redatto proprio per definire tutti quei servizi utili all’interoperabilità tra diversi paesi: i servizi fiduciari. Vediamo quali sono.
Il Regolamento eIDAS
Già nella seconda metà degli anni Novanta, il Parlamento Europeo si pose il problema di emanare delle disposizioni sulle di firme elettroniche: a tale scopo fu emanata la Direttiva 1993/93/CE→.
Quel quadro normativo si è poi reso – in modo naturale – sempre più obsoleto, a fronte di un mondo digitale in evoluzione.
Si andò così delineando l’idea di un Mercato Unico Digitale, una politica europea atta a uniformare e regolamentare la pubblicità in rete, il commercio elettronico e le telecomunicazioni.
Nasce così il Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS)->, che sostituisce la direttiva del 1993 e stabilisce una base normativa comune per le interazioni elettroniche fra cittadini, imprese e PA.
I servizi fiduciari di eIDAS
Il Regolamento eIDAS definisce numerosi concetti fondamentali nell’economia digitale.
Tra di essi vi sono i cosiddetti servizi fiduciari, ideati per la creazione, verifica e convalida delle diverse autenticazioni informatiche. In particolare, l’eIDAS definisce:
- servizi di creazione, verifica e convalida di firme elettroniche→, sigilli elettronici→, validazioni temporali (marche temporali)→, servizi elettronici di recapito certificato PEC→, certificati relativi a tali servizi;
- servizi di creazione, verifica e convalida dei certificati di autenticazione di siti web;
- servizi di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi.
Nel Regolamento vengono quindi stabiliti i requisiti che tali servizi devono possedere affinché questi possano garantire sicurezza e qualità. Infatti, lo stesso eIDAS definisce “qualificato” un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti sopracitati. I servizi fiduciari qualificati vengono erogati solamente da fornitori accreditati→, a loro volta sottoposti a vigilanza degli organi competenti.